Statuto dell'associazione Per Piccoli Passi Sardegna
Art. 1 (Denominazione, sede e durata)
È costituita, nel rispetto della legge 117/2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia dell’Ente del Terzo Settore denominato: “Per Piccoli Passi” Sardegna più brevemente “P.P.P.” assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede in Santa Teresa Gallura, Via Carlo Alberto n.44.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art.2 (Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5 (Attività e scopi)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale la conoscenza della Disprassia, dei disturbi del neurosviluppo e dei disturbi neurologici, opera nel settore socio-sanitario e di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La conoscenza di tale disturbo è ancora poco sviluppata ed il suo mancato riconoscimento può compromettere seriamente l’evoluzione e lo sviluppo della personalità di chi ne è affetto.
In particolare l’Associazione è costituita per perseguire i seguenti scopi:
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assistenza sociale e socio-sanitaria (socio-educativa) alle famiglie ed ai soggetti con disprassia, con disturbi del neurosviluppo, disturbi neurologici;
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aumentare le conoscenze, la ricerca e i metodi di intervento sulla Disprassia, sui disturbi del neurosviluppo e sui disturbi neurologici;
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coadiuvare e collaborare con medici, terapisti e tutti coloro a contatto con bambini ed adulti nel sospetto diagnostico, nella diagnosi e nell’assistenza dei soggetti;
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sensibilizzazione e diffusione delle problematiche relative alla Disprassia, in comorbilità con i disturbi dell’apprendimento (DSA) e del neurosviluppo;
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diffusione di informazioni adeguate al fine di una diagnosi precoce;
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promozione dei rapporti e del confronto con le famiglie e i soggetti con diagnosi di disprassia con diffusione degli assunti teorici ed i loro significati clinici e pratici nella vita quotidiana;
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aiutare le famiglie a comprendere i disturbi dei loro figli disprassici.
Nel perseguimento di tali finalità l’Associazione potrà instaurare ogni forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati che non siano in contrasto con la natura e gli scopi dell’Associazione stessa, organizzare e partecipare a congressi e/o incontri di studio.
L’Associazione promuoverà una costante e attiva collaborazione con altre Associazioni che operano nell’ambito dei disturbi della neurodiversità, già presenti nel panorama nazionale ed internazionale.
A tal riguardo, tra le attività che l’Associazione potrà esercitare in via non prevalente, direttamente connesse agli scopi istituzionali e strumentali al loro raggiungimento, si annoverano le seguenti:
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sviluppo e diffusione di attività sportive connesse alle varie discipline: atletica leggera, tennis, calcio, pallavolo, basket, ciclismo, podismo, canottaggio, rugby, nuoto ed apnea intese come mezzo di formazione e di inclusione psico-fisico e morale degli individui, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare per le varie discipline alle federazioni tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
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promozione dell’informazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali che operano nelle problematiche relative alla Disprassia, in comorbilità con i disturbi dell’apprendimento (DSA), del neurosviluppo e delle patologie neurologiche attraverso la promozione ed organizzazione di convegni, seminari, workshop formativi e progetti di ricerca che abbiano ad oggetto lo studio e la diffusione della conoscenza delle patologie e dei disturbi correlati o inerenti all’area pertinente agli scopi istituzionali dell’associazione;
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redazione e pubblicazione di articoli, guide, testi scientifici che abbiano ad oggetto le patologie e i disturbi, oggetto di studio ed indicati negli scopi istituzionali dell’Associazione;
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gestione di centri socio-educativi, campi di ritrovo estivi, etc.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 6 (Soci aderenti)
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a
rispettare il presente Statuto.
Possono aderire all’organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
Le prestazioni fornite dai soci aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.
La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione di cui fa parte.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione (soci ordinari).
Il numero dei soci è illimitato.
È garantita la democraticità, ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.
Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.
Art. 7 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a
rispettare il presente Statuto.
Le decisioni circa le domande di ammissione sono adottate dal Consiglio Direttivo.
Il socio può recedere dall’Associazione:
- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.
Il socio può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell’Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all’Associazione.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice. È ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall’esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 (Diritti e doveri dei soci aderenti)
I Soci aderenti hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola
- delega di altro aderente);
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci aderenti hanno il dovere di:
- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- sostenere l’attività dell’Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi aderenti.
Art. 9 (Organi sociali dell’Associazione)
Gli Organi sociali dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 10 (Assemblea dei soci)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).
Ogni socio aderente può avere solo una delega.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Il Presidente convoca l’Assemblea in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’avviso di convocazione è comunicato, per iscritto ai soci aderenti almeno 8 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
La convocazione può avvenire nelle seguenti forme alternative (affissione nella bacheca presso la sede sociale, pubblicazione sul sito web, posta elettronica ordinaria o certificata, posta ordinaria, raccomandata a/r.)
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di Urgenza.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per:
- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo dei soci aderenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
La carica di componente del Consiglio Direttivo e a titolo gratuito.
Il numero dei componenti può variare da 3 a 5 (comunque sempre in numero dispari).
Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio può prevedere, tra i suoi componenti, anche la carica di segretario, tesoriere o deleghe particolari, le cariche in caso di numero limitato di Consiglieri possono essere anche doppie o ad interim.
Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione tra i soci aderenti. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità nelle decisioni il voto del Presidente vale doppio.
Non sono ammesse deleghe.
Compiti del Consiglio Direttivo:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- fissare l’ammontare della quota associativa.
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci aderenti;
- deliberare in merito all’esclusione dei soci aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
Art. 12 (Il Presidente)
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo
Compiti del Presidente:
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare per iscritto e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 13 (Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventari;
- libro contabile (prima nota/cassa).
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dall’Assemblea dei soci.
Art. 14 (Patrimonio – Entrate)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:
- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.
Art.15 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 16 (Bilancio e scritture contabili)
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dal quale devono analiticamente risultare tutte le entrate e uscite dell’anno, nonché una situazione patrimoniale.
Il bilancio consuntivo di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, all’Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo predispone, altresì, insieme al consuntivo, il bilancio preventivo delle entrate e uscite dell’anno che segue con gli stessi criteri del consuntivo.
Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l’effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.
Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l’acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell’Associazione.
Art.17 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
Art.18 (Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Art. 19 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art.20 (Responsabilità della organizzazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
Art.21(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
Art.22 (Modifiche allo Statuto – scioglimento dell’Associazione)
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con le modalità previste nell’art. 7
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea, che nomina il liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 23 (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato.
Art.24 (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.